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Fonte: Il Sole 24 Ore
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L'omessa identificazione in fattura del codice
identificativo dei cessionari comunitari, regolarmente riportati nei
modelli Intrastat, non può essere sanzionata in quanto si tratta di
violazione meramente formale e quindi trovano applicazione le norme
previste dallo Statuto del Contribuente. E' quanto ha deciso la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 39, con la
sentenza n. 97 del 29 aprile. La decisione dei giudici milanesi
assume importanza almeno sotto due profili: |
1) l'irregolare o l'omessa indicazione in fatture
intracomunitarie del codice Iva del cliente estero costituisce una
violazione abbastanza frequente e sia le Entrate sia le Dogane hanno
sempre ritenuto di applicare sanzioni particolarmente gravi; 2) è
uno dei primi casi in cui viene applicato dalla giurisprudenza il
principio contenuto nell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente
in base al quale non possono essere irrogate sanzioni in presenza di
violazioni meramente formali. |
La violazione
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Di norma gli uffici delle Entrate, come quelli
doganali, sono soliti sanzionare il contribuente nazionale, il quale
emette fattura intracomunitaria recante il codice Iva del
cessionario UE in modo errato ovvero omettendolo. Addirittura
secondo l'amministrazione tale errore determinava la perdita del
requisito della non imponibilità della cessione intracomunitaria con
la conseguenza che oltre alla sanzione amministrativa si procedeva
nei confronti dell'operatore italiano anche al recupero
dell'Iva. Nel caso oggetto della controversia un ufficio Iva, in
presenza di due fatture relative a cessioni intracomunitarie che non
riportavano il codice identificativo dei cessionari, aveva ritenuto
decaduto |
il beneficio della non imponibilità del
tributo. In sede di ricorso, il contribuente evidenziava che la
mera omissione dell'indicazione del codice identificativo dei
cessionari comunitari costituiva una semplice violazione formale
anche in considerazione del fatto che i dati corretti potevano
essere riscontrati attraverso l'esame del modello Intrastat. I
giudici hanno aderito a tale tesi e quindi hanno ritenuto
applicabile nel caso di specie la disposizione contenuta
nell'articolo 10 comma 3 dello Statuto, in base alla quale, in
sintesi, non possono essere irrogate sanzioni in presenza di
violazioni formali. |
L'applicazione dello
Statuto
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La pronuncia della Commissione Provinciale
Tributaria in esame deve essere accolta con estremo favore in quanto
rappresenta uno dei primi casi noti in cui è il giudice tributario
ad applicare i principi dello Statuto in luogo dell'amministrazione
finanziaria. A proposito di non sanzionabilità delle violazioni
formali, l'Agenzia delle Entrate ha sempre fornito interpretazioni
particolarmente restrittive che, di fatto, hanno vanificato lo
spirito della disposizione contenuta nello Statuto. Basti pensare
che anche in occasione del recente forum con il Sole 24 Ore le
Entrate hanno confermato che il modello F24 a zero presentato in
ritardo (ma comunque prima di una qualunque attività di controllo)
non può essere considerata violazione meramente formale
e pertanto deve |
essere sanzionata. A fronte di questi
incomprensibili irrigidimenti, occorre registrare la posizione dei
giudici tributari che, evidentemente, hanno valutato in modo sereno
l'irrilevanza di una violazione e pertanto l'impossibilità di
sanzionarla. Vi è da sperare allora che, in presenza di un
immutato orientamento dell'amministrazione finanziaria sul punto,
altri contribuenti possano rivolgersi alle competenti commissioni al
fine di ottenere ragione ed applicazione dei principi dello Statuto.
Il pericolo evidentemente è che trattandosi, di norma, di
controversie aventi ad oggetto cifre irrisorie il contribuente
preferisca versare le sanzioni e non ricorrere rinunciando così a
veder finalmente applicato lo Statuto dei Diritti del
Contribuente. |
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