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Fatture ok anche senza cessionario

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

L'omessa identificazione in fattura del codice identificativo dei cessionari comunitari, regolarmente riportati nei modelli Intrastat, non può essere sanzionata in quanto si tratta di violazione meramente formale e quindi trovano applicazione le norme previste dallo Statuto del Contribuente.
E' quanto ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 39, con la sentenza n. 97 del 29 aprile.
La decisione dei giudici milanesi assume importanza almeno sotto due profili:

1) l'irregolare o l'omessa indicazione in fatture intracomunitarie del codice Iva del cliente estero costituisce una violazione abbastanza frequente e sia le Entrate sia le Dogane hanno sempre ritenuto di applicare sanzioni particolarmente gravi;
2) è uno dei primi casi in cui viene applicato dalla giurisprudenza il principio contenuto nell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente in base al quale non possono essere irrogate sanzioni in presenza di violazioni meramente formali.

 La violazione

Di norma gli uffici delle Entrate, come quelli doganali, sono soliti sanzionare il contribuente nazionale, il quale emette fattura intracomunitaria recante il codice Iva del cessionario UE in modo errato ovvero omettendolo.
Addirittura secondo l'amministrazione tale errore determinava la perdita del requisito della non imponibilità della cessione intracomunitaria con la conseguenza che oltre alla sanzione amministrativa si procedeva nei confronti dell'operatore italiano anche al recupero dell'Iva.
Nel caso oggetto della controversia un ufficio Iva, in presenza di due fatture relative a cessioni intracomunitarie che non riportavano il codice identificativo dei cessionari, aveva ritenuto decaduto

il beneficio della non imponibilità del tributo.
In sede di ricorso, il contribuente evidenziava che la mera omissione dell'indicazione del codice identificativo dei cessionari comunitari costituiva una semplice violazione formale anche in considerazione del fatto che i dati corretti potevano essere riscontrati attraverso l'esame del modello Intrastat. I giudici hanno aderito a tale tesi e quindi hanno ritenuto applicabile nel caso di specie la disposizione contenuta nell'articolo 10 comma 3 dello Statuto, in base alla quale, in sintesi, non possono essere irrogate sanzioni in presenza di violazioni formali.

 L'applicazione dello Statuto

La pronuncia della Commissione Provinciale Tributaria in esame deve essere accolta con estremo favore in quanto rappresenta uno dei primi casi noti in cui è il giudice tributario ad applicare i principi dello Statuto in luogo dell'amministrazione finanziaria.
A proposito di non sanzionabilità delle violazioni formali, l'Agenzia delle Entrate ha sempre fornito interpretazioni particolarmente restrittive che, di fatto, hanno vanificato lo spirito della disposizione contenuta nello Statuto.
Basti pensare che anche in occasione del recente forum con il Sole 24 Ore le Entrate hanno confermato che il modello F24 a zero presentato in ritardo (ma comunque prima di una qualunque attività di controllo) non può essere considerata violazione meramente  formale  e  pertanto   deve

essere sanzionata.
A fronte di questi incomprensibili irrigidimenti, occorre registrare la posizione dei giudici tributari che, evidentemente, hanno valutato in modo sereno l'irrilevanza di una violazione e pertanto l'impossibilità di sanzionarla.
Vi è da sperare allora che, in presenza di un immutato orientamento dell'amministrazione finanziaria sul punto, altri contribuenti possano rivolgersi alle competenti commissioni al fine di ottenere ragione ed applicazione dei principi dello Statuto. Il pericolo evidentemente è che trattandosi, di norma, di controversie aventi ad oggetto cifre irrisorie il contribuente preferisca versare le sanzioni e non ricorrere rinunciando così a veder finalmente applicato lo Statuto dei Diritti del Contribuente.


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