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La circolare precisa dunque che i procedimenti
amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali “sono
procedure di natura fattuale e tecnica, che rientrano, come
sub-procedimenti, nell'ambito dell'attività amministrativa di
accertamento”, che non viene meno con l'attribuzione alle
Commissioni Tributarie delle liti sulla materia. L'onere per
impugnare l'accertamento davanti alla Commissione sorge solo al
termine del procedimento amministrativo previsto dal Tuld. Per
l'accertamento definito in dogana, viene stabilito che la data
dell'annotazione sulla bolletta rappresenta quella in cui
l'accertamento è divenuto definitivo e da cui
decorrono i 60
giorni per |
l'impugnazione da parte del contribuente. La
rettifica operata dal funzionario doganale dovrà perciò contenere,
almeno in modo sintetico, i termini per l'impugnazione, la
commissione tributaria competente e le formalità da seguire. Per
l'avviso di rettifica dell'accertamento il termine di impugnazione
decorre dalla notifica. Un'altra importante precisazione riguarda
il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie
doganali: a partire dal 17 giugno si svolgerà in unico grado davanti
al direttore regionale territorialmente competente. Dunque di fatto
viene abolito il procedimento di seconda istanza che fino ad oggi si
svolgeva presso l'autorità doganale
centrale. |