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Esportazione e prova fiscale

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Fonte: CSD
    

L'esportazione definitiva è una destinazione doganale che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale comunitario. Essa è disciplinata dagli articoli 161 e 162 del Regolamento 2913/92, dagli articoli da 788 a 796 del Regolamento 2454/93 e dagli articoli 171 – 174 del TULD.
Le regole quadro da ricordare:
§ l'operazione si realizza con la presentazione alla Dogana competente del Documento Amministrativo Unico (DAU);
§ per “Dogana competente” si intende o il luogo in cui l'esportatore è stabilito o il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione. I criteri sono    rigidi    e    le    eccezioni    sono

espressamente disciplinate dal Regolamento CE n. 2454/93;
§ dal 1994 in poi non si parla più, ai fini dell'esportazione, di visto uscita dal territorio dello Stato, ma di visto uscita dal territorio comunitario. Questo comporta non pochi problemi dal punto di vista probatorio e produce delle gravi conseguenze Iva;
§ La circolare n. 35 del 13 febbraio 1997 sottolinea che l'esportatore, vale a dire colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione o colui che al momento della sua accettazione è proprietario delle merci, non può effettuare la fatturazione differita ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del DPR 633/72.

La dichiarazione di esportazione

La circolare ministeriale 173/D del 2 luglio 1998 fissa in modo chiaro e dettagliato le regole da seguire per fissare il luogo di presentazione della dichiarazione doganale.
In particolare la dichiarazione deve essere presentata, in via principale, presso la dogana nella cui competenza territoriale è ubicata la sede dell'esportatore ed in via sussidiaria alla dogana del luogo in cui le merci sono imballate o caricate sul mezzo di trasporto.
La circolare fissa i casi in cui o per motivi di organizzazione delle dogane o per esigenze operative o economiche dell'operatore è possibile derogare alle suddette regole.
Qualunque tipo di deroga è comunque condizionata al fatto che l'ufficio scelto si trovi lungo il percorso che va dal luogo in cui ha sede l'esportatore o dove la merce viene imballata o caricata ed il punto d'uscita dallo Stato.
Il Ministero per chiarire l'esatta portata delle deroghe espone dettagliatamente, in due allegati, i motivi che possono ovvero che non possono autorizzare una dogana differente da quelle sopra indicate ad accettare la dichiarazione di esportazione.
In particolare:
§ I motivi che autorizzano la deroga ruotano intorno all'onere eccessivo ed economicamente sproporzionato che l'operatore deve sopportare per presentare la dichiarazione presso uno degli uffici normativamente previsti;

§ I motivi che negano la deroga sono legati alla non rilevanza dell'onere economico da sopportare ed alla creazione di concreti impedimenti all'attività di controllo delle dogane di presentazione della dichiarazione. Questo in particolare quando i beni sono soggetti a specifici vincoli, conosciuti o conoscibili, solo da parte della dogana che normativamente è individuata per la presentazione della dichiarazione.
La corretta realizzazione di un'operazione di esportazione, sia ai fini Iva che ai fini doganali, è strettamente collegata, da una parte al trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio comunitario e, dall'altra all'acquisizione di un'idonea prova che confermi l'avvenuta uscita dei beni dal territorio comunitario stesso. In effetti, il concreto verificarsi delle due condizioni che, in via teorica e sul piano normativo, non sembrano porre alcun problema, al contrario sul piano pratico creano delle situazioni che talvolta sono quasi irrisolvibili.
Proprio in relazione a tali problemi la Commissione Europea insieme ai rappresentanti doganali e fiscali di tutti gli Stati membri sta cercando di trovare una soluzione uniforme che semplifichi di fatto gli oneri degli operatori interessati.
Quello che ci sembra utile segnalare sono le scelte che sono state adottate, in particolare in tema di prova dell'esportazione, dai singoli Stati membri.

I principi comuni e le scelte degli Stati membri

La legislazione comunitaria Iva esonera le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dalla Comunità. Gli Stati membri, dal loro canto, nel recepire questa regola devono stabilire le condizioni di questo esonero al fine di prevenire la realizzazione di fenomeni di frode o di evasione fiscale. La legislazione doganale stabilisce che le merci comunitarie possono lasciare il territorio dell'U.E. solo dopo aver esperito tutte le formalità doganali. Tra queste il codice doganale comunitario prevede la presentazione di un'apposita dichiarazione (DAU) alla dogana di uscita della Comunità. Tale ufficio, in base all'art. 793 delle Disposizioni di applicazione del codice doganale, su richiesta del soggetto che presenta la dichiarazione deve restituire al dichiarante l'esemplare n. 3 del DAU appositamente vistato.
Sottolineiamo che il visto viene rilasciato su richiesta del dichiarante ed il documento vistato viene restituito a chi materialmente presenta il documento    e     non    all'esportatore

indicato nel DAU.
Proprio questo visto viene considerato da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, come la principale prova idonea a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio comunitario.
Ecco perché alcuni Stati membri, come ad esempio il Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna e l'Irlanda, superando lo stretto formalismo costituito dal “visto uscita” apposto dalla dogana sull'esemplare n. 3 del DAU di esportazione, considerano che l'esportazione è provata, anche in assenza del predetto visto, quando l'operatore è in grado di presentare un complesso di documenti che inequivocabilmente dimostrano che le merci sono concretamente uscite dal territorio comunitario.
Il complesso dei documenti richiesto dai suddetti stati è costituito, oltre che dal DAU di esportazione, da documenti di trasporto, attestazioni di pagamento, lista di carico o d'imbarco su aerei, navi, ecc.

La posizione italiana

Il Ministero delle Finanze ha ribadito la sua posizione, basata prevalentemente su una scelta di carattere formale, nella circolare 173/D del 2 luglio 1998. In particolare, la circolare chiarisce che, ai fini della prova, risulta determinante l'apposizione del visto da parte della dogana di uscita dal territorio comunitario.
Il visto apposto sull'esemplare n. 3 del DAU di esportazione deve recare il nome dell'ufficio e la data dell'avvenuta apposizione.
Inoltre la circolare sottolinea che l'operatore che vuole ottenere la restituzione    dell'esemplare  3  deve

apporre la dicitura “RET EXP” nella casella “44” in modo tale che la dogana di uscita è obbligata a restituire il documento debitamente vistato o a chi lo ha presentato ovvero all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di uscita. Questo soggetto va indicato nella casella “50” dello stesso modello.
Infine per le operazioni effettuate con procedure semplificate la circolare sottolinea che resta, sempre e comunque, l'ufficio doganale l'unico organo abilitato all'apposizione del visto uscire dal territorio della Comunità.


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