|
|
Fonte: CSD
|
L'esportazione definitiva è una destinazione
doganale che permette alle merci comunitarie di uscire dal
territorio doganale comunitario. Essa è disciplinata dagli articoli
161 e 162 del Regolamento 2913/92, dagli articoli da 788 a 796 del
Regolamento 2454/93 e dagli articoli 171 – 174 del TULD. Le
regole quadro da ricordare: §
l'operazione si realizza con la presentazione alla Dogana competente
del Documento Amministrativo Unico (DAU); § per “Dogana competente” si intende o il
luogo in cui l'esportatore è stabilito o il luogo in cui le merci
sono imballate o caricate per l'esportazione. I criteri
sono rigidi e
le eccezioni
sono |
espressamente disciplinate dal Regolamento CE n.
2454/93; § dal 1994 in poi non si
parla più, ai fini dell'esportazione, di visto uscita dal territorio
dello Stato, ma di visto uscita dal territorio comunitario. Questo
comporta non pochi problemi dal punto di vista probatorio e produce
delle gravi conseguenze Iva; § La
circolare n. 35 del 13 febbraio 1997 sottolinea che l'esportatore,
vale a dire colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di
esportazione o colui che al momento della sua accettazione è
proprietario delle merci, non può effettuare la fatturazione
differita ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del DPR
633/72. |
La dichiarazione di
esportazione
|
La circolare ministeriale 173/D del 2 luglio 1998
fissa in modo chiaro e dettagliato le regole da seguire per fissare
il luogo di presentazione della dichiarazione doganale. In
particolare la dichiarazione deve essere presentata, in via
principale, presso la dogana nella cui competenza territoriale è
ubicata la sede dell'esportatore ed in via sussidiaria alla dogana
del luogo in cui le merci sono imballate o caricate sul mezzo di
trasporto. La circolare fissa i casi in cui o per motivi di
organizzazione delle dogane o per esigenze operative o economiche
dell'operatore è possibile derogare alle suddette
regole. Qualunque tipo di deroga è comunque condizionata al fatto
che l'ufficio scelto si trovi lungo il percorso che va dal luogo in
cui ha sede l'esportatore o dove la merce viene imballata o caricata
ed il punto d'uscita dallo Stato. Il Ministero per chiarire
l'esatta portata delle deroghe espone dettagliatamente, in due
allegati, i motivi che possono ovvero che non possono autorizzare
una dogana differente da quelle sopra indicate ad accettare la
dichiarazione di esportazione. In particolare: § I motivi che autorizzano la deroga ruotano
intorno all'onere eccessivo ed economicamente sproporzionato che
l'operatore deve sopportare per presentare la dichiarazione presso
uno degli uffici normativamente previsti; |
§ I motivi che negano
la deroga sono legati alla non rilevanza dell'onere economico da
sopportare ed alla creazione di concreti impedimenti all'attività di
controllo delle dogane di presentazione della dichiarazione. Questo
in particolare quando i beni sono soggetti a specifici vincoli,
conosciuti o conoscibili, solo da parte della dogana che
normativamente è individuata per la presentazione della
dichiarazione. La corretta realizzazione di un'operazione di
esportazione, sia ai fini Iva che ai fini doganali, è strettamente
collegata, da una parte al trasferimento fisico dei beni al di fuori
del territorio comunitario e, dall'altra all'acquisizione di
un'idonea prova che confermi l'avvenuta uscita dei beni dal
territorio comunitario stesso. In effetti, il concreto verificarsi
delle due condizioni che, in via teorica e sul piano normativo, non
sembrano porre alcun problema, al contrario sul piano pratico creano
delle situazioni che talvolta sono quasi irrisolvibili. Proprio
in relazione a tali problemi la Commissione Europea insieme ai
rappresentanti doganali e fiscali di tutti gli Stati membri sta
cercando di trovare una soluzione uniforme che semplifichi di fatto
gli oneri degli operatori interessati. Quello che ci sembra utile
segnalare sono le scelte che sono state adottate, in particolare in
tema di prova dell'esportazione, dai singoli Stati
membri. |
I principi
comuni e le scelte degli Stati membri
|
La legislazione comunitaria Iva esonera le
cessioni di beni spediti o trasportati fuori dalla Comunità. Gli
Stati membri, dal loro canto, nel recepire questa regola devono
stabilire le condizioni di questo esonero al fine di prevenire la
realizzazione di fenomeni di frode o di evasione fiscale. La
legislazione doganale stabilisce che le merci comunitarie possono
lasciare il territorio dell'U.E. solo dopo aver esperito tutte le
formalità doganali. Tra queste il codice doganale comunitario
prevede la presentazione di un'apposita dichiarazione (DAU) alla
dogana di uscita della Comunità. Tale ufficio, in base all'art. 793
delle Disposizioni di applicazione del codice doganale, su richiesta
del soggetto che presenta la dichiarazione deve restituire al
dichiarante l'esemplare n. 3 del DAU appositamente
vistato. Sottolineiamo che il visto viene rilasciato su richiesta
del dichiarante ed il documento vistato viene restituito a chi
materialmente presenta il
documento e non
all'esportatore |
indicato nel DAU. Proprio questo visto viene
considerato da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, come la
principale prova idonea a dimostrare l'uscita dei beni dal
territorio comunitario. Ecco perché alcuni Stati membri, come ad
esempio il Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna e l'Irlanda, superando
lo stretto formalismo costituito dal “visto uscita” apposto dalla
dogana sull'esemplare n. 3 del DAU di esportazione, considerano che
l'esportazione è provata, anche in assenza del predetto visto,
quando l'operatore è in grado di presentare un complesso di
documenti che inequivocabilmente dimostrano che le merci sono
concretamente uscite dal territorio comunitario. Il complesso dei
documenti richiesto dai suddetti stati è costituito, oltre che dal
DAU di esportazione, da documenti di trasporto, attestazioni di
pagamento, lista di carico o d'imbarco su aerei, navi,
ecc. |
La
posizione italiana
|
Il Ministero delle Finanze ha ribadito la sua
posizione, basata prevalentemente su una scelta di carattere
formale, nella circolare 173/D del 2 luglio 1998. In particolare, la
circolare chiarisce che, ai fini della prova, risulta determinante
l'apposizione del visto da parte della dogana di uscita dal
territorio comunitario. Il visto apposto sull'esemplare n. 3 del
DAU di esportazione deve recare il nome dell'ufficio e la data
dell'avvenuta apposizione. Inoltre la circolare sottolinea che
l'operatore che vuole ottenere la restituzione
dell'esemplare 3 deve |
apporre la dicitura “RET EXP” nella casella “44” in
modo tale che la dogana di uscita è obbligata a restituire il
documento debitamente vistato o a chi lo ha presentato ovvero
all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di
uscita. Questo soggetto va indicato nella casella “50” dello stesso
modello. Infine per le operazioni effettuate con procedure
semplificate la circolare sottolinea che resta, sempre e comunque,
l'ufficio doganale l'unico organo abilitato all'apposizione del
visto uscire dal territorio della
Comunità. |
|